Il Difensore Civico regionale, Nicola Sisti, ha dichiarato illegittimo l’atto con il quale, il Comune di Guardiagrele, ha negato al Segretario cittadino di Sel e Consigliere regionale, Franco Caramanico, il diritto di accesso agli atti contenuti in un procedimento amministrativo volto a realizzare opere pubbliche della città.
Nell’istanza, l’esponente di Sinistra, Ecologia e Libertà, richiedeva, difatti, il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di strade comunali e bagni pubblici; la relazione tecnica, contenente il quadro economico dei lavori; alcune delibere di giunta e determine dirigenziali. Il Comune aveva negato il diritto di accesso; l’esponente politico, secondo il dirigente comunale, con questi atti, avrebbe esercitato “un controllo generalizzato dell’operato dell’Ente”, attività non consentita dal comma 3 dell’articolo 24 della 241/90. Secondo il Difensore civico regionale, invece, «tra le varie finalità di un movimento politico è insita certamente anche quella di svolgere azioni dirette a verificare la corretta attività sia degli organi statali che locali allo scopo di portare all’attenzione dei propri associati e, più in generale della pubblica opinione, le relative considerazioni ed i rispettivi punti vista in merito». In questo caso, la richiesta avanzata dal Segretario cittadino di Sel e Consigliere regionale, Franco Caramanico, non può essere considerata un controllo generalizzato dell’operato dell’ente, poiché lo stesso aveva chiesto, «non una miriade ed indefinita qualità e quantità di atti e documenti amministrativi, bensì solo quelli riguardanti specifici interventi, con particolare riferimento alla realizzazione dei bagni pubblici».
Il diniego è illegittimo, dunque, per alcuni punti giuridici. «Il Circolo cittadino di “Sinistra, Ecologia e Libertà” – scrive nel provvedimento il Difensore Civico regionale – è espressione di un movimento politico nazionale, che si identifica pienamente tra i soggetti privati portatori di interessi diffusi, di cui all’art. 22, comma 1, lett. b) della 241/90». Inoltre, «la legittimazione all’accesso – osserva l’Avv. Nicola Sisti – va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante all’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse a un bene della vita, distinto rispetto alla situazione legittimamente riconosciuta nella impugnativa all’atto». In questo caso, il principio base giurisprudenziale sostenuto, è composto dal «collegamento tra interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza – aggiunge nel provvedimento il Difensore Sisti – non può essere che inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (sentenze Consiglio di Stato, Sez. V, n° 3309/2010, n°55/2007 e 5873/2004 )»