In uno dei passaggi della sentenza, si pone in evidenza che “secondo il ricorrente, la legge regionale impugnata, nello stabilire un ampliamento di circa 29 ettari dell’area destinata a riserva naturale, pari a circa un terzo della superficie totale della riserva già esistente, avrebbe, nella sostanza, proceduto ad istituire un’altra porzione di riserva naturale, in assenza dei presupposti normativamente previsti. In particolare, si deduce la violazione dell’art. 118 della Costituzione, in riferimento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), alla legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa), al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ed alla legge della Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), in quanto non sarebbero state rispettate le disposizioni statali e regionali che regolano la materia, con specifico riguardo ai requisiti ed alle finalità cui la individuazione delle aree naturali deve rispondere, e non sarebbe stata consentita la partecipazione degli enti locali territorialmente interessati al procedimento di istituzione della nuova area protetta, in contrasto anche con i princìpi fondamentali in materia di valorizzazione dei beni ambientali e, perciò, con l’art. 117, terzo comma, Cost. Considerato, poi, che le riserve naturali rientrano nella materia della tutela dell’ambiente, si lamenta la violazione anche dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto le Regioni potrebbero adottare norme «conservative e migliorative dei parchi esistenti», risultando alle stesse inibito, al lume dell’indicato parametro, realizzare, come nella specie, «nuove estensioni su terreni estranei alla riserva», attraverso leggi regionali che «siano addirittura automaticamente modificative delle pianificazioni territoriali esistenti (Q.R.R., Piano Paesistico, P.T.C.P., P.R.G.)»
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